CIRCOLARE N. 1/2019
Registro anagrafe sicurezza immobile
Art. 1130 C.C -n. 6
Parliamo di sicurezza negli edifici , la legge 220/2012 ha portato obblighi per gli amministratori di condominio quali la tenuta di registri obbligatori che sono: Registro anagrafe sicurezza , Fascicolo del fabbricato e certificato di idoneità statica.
Il registro di anagrafe di sicurezza e fascicolo del fabbricato e il certificato di idoneità statica si possono definire registri contenenti dati emersi da una procedura di individuazione dei pericoli e di analisi dei rischi del fabbricato .
I registri di cui sopra obbligatori come da art 1130 c.c. n 6 ; quando si parla del registro di anagrafe condominiale oltre alle generalità dei singoli proprietari vengono richiesti anche i dati catastali di ogni unità immobiliare ed ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza, inizialmente la richiesta veniva interpretata per le singole unità immobiliare , poi Il D. Legge 145/2013 “ Destinazione Italia” alla lettera c ha precisato che art. 1130 n. 6 fa riferimento ad ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio .
Affinché il RAS possa rispondere ai requisiti di legge deve contenere, quanto meno a titolo esemplificativo, la seguente documentazione:
IL FASCICOLO DEL FABBRICATO
Il fascicolo del fabbricato non è altro che una fotografia storico – strutturale dell’immobile che deve tener conto della ramosità e della differenziazione tra edifici storici ed edifici moderni . Un documento sempre redatto tra professionisti suddiviso in : una parte generale sul singolo immobile e in una parte specifica sulle singole unità abitative
IL CERTIFICATO DI IDONEITÀ
R: Il CIS ( certificato di idoneità statica) non è altro che il certificato che viene rilasciato dopo la verifica dell’idoneità statica delle costruzioni presenti sul territorio comunale, l’esigenza di tale certificato è dovuto al fatto che alla luce di tutti gli eventi sismici che ultimamente hanno colpito il nostro territorio , hanno evidenziato che un elevato numero di edifici non sono in grado di far fronte alla cosidetta “ domanda sismica “il Cis rientra comunque all’interno del registro dell’anagrafe condominiale ed è rivolto a monitorare quegli edifici esistenti da più di 50 anni per constatarne lo stato di salute , il primo comune in Italia a rendere obbligatorio il Cis è stato Milano con il nuovo regolamento edilizio in vigore dal 2014, e lo hanno reso obbligatorio appunto per tutti quei fabbricati che sono realizzati da più di 50 anni indipendentemente o meno dalla disponibilità dell’originario Certificato di Collaudo ( da ricercare nel fascicolo del fabbricato).
se non è reperibile è da redigere obbligatoriamente e protocollare in Comune
Il CIS rappresenta una fotografia statica di quel momento, perché rileva lo stato di fatto e la sicurezza strutturale del fabbricato nella condizione di esercizio, rappresenta una salva guardia della vita umana poiché rappresenta un mezzo con il quale individuare le tipologie strutturali più a rischio e gli interventi che potranno essere applicati ; infatti ad integrazione del CIS il regolamento edilizio dichiara che è obbligatorio anche una relazione sullo stato di conservazione degli elementi strutturali e non strutturali dell’edificio , come parapetti facciate tamponamenti ecc ) ponendo particolare attenzione al rischio di crollo di elementi esterni e/o su zone comuni e alla presenza di lesioni o cedimenti in atto .
PREPARIAMOCI A REPERIRE E CONSERVARE QUESTI DOCUMENTI SONO FONDAMENTALI PER LA CURA , LA PREVENZIONE E LA VENDITA DEL VOSTRO APPARTAMENTO
Registro anagrafe sicurezza immobile
Art. 1130 C.C -n. 6
Parliamo di sicurezza negli edifici , la legge 220/2012 ha portato obblighi per gli amministratori di condominio quali la tenuta di registri obbligatori che sono: Registro anagrafe sicurezza , Fascicolo del fabbricato e certificato di idoneità statica.
Il registro di anagrafe di sicurezza e fascicolo del fabbricato e il certificato di idoneità statica si possono definire registri contenenti dati emersi da una procedura di individuazione dei pericoli e di analisi dei rischi del fabbricato .
I registri di cui sopra obbligatori come da art 1130 c.c. n 6 ; quando si parla del registro di anagrafe condominiale oltre alle generalità dei singoli proprietari vengono richiesti anche i dati catastali di ogni unità immobiliare ed ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza, inizialmente la richiesta veniva interpretata per le singole unità immobiliare , poi Il D. Legge 145/2013 “ Destinazione Italia” alla lettera c ha precisato che art. 1130 n. 6 fa riferimento ad ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio .
Affinché il RAS possa rispondere ai requisiti di legge deve contenere, quanto meno a titolo esemplificativo, la seguente documentazione:
- 1. Dichiarazione di conformità degli impianti condominiali, quali: ( elettrico citofonico, televisivo. Idrico , antincendio ( se presente), sanitario per allacciamento alla fogna , adduzione gas per la parte condominiale , riscaldamento e climatizzazione se centralizzati e protezione scariche atmosferiche se presente
- 2. Dichiarazione degli impianti sotto pressione, quali se presenti : riscaldamento centralizzato, autoclave . Dichiarazione CE ai sensi della direttiva macchine relativa al cancello automatizzato
- 3. Certificazione Dei Vigili del Fuoco CPI e suoi rinnovi
- 4. Certificato di conformità edilizia e agibilità
- 5. Libretto ascensore con tutti i documenti ad esso inerenti e numero di matricola assegnato dal comune, documenti attestanti le visite periodiche
- 6. Documenti di carattere chimico o fisico o batteriologico in caso sia presente un serbatoio o una tubazione comune dell’acqua potabile , - controllo e verifica analisi potabilità acqua DL
- 7. In caso di presenza di portieri provvedere alla documentazione prevista dal DLGS 81/08
- 8. documentazione relativa ad eventuali interventi di valutazione o rimozione amianto , bonifica cisterne se presenti , ed altri interventi straordinari eseguiti dal condominio e soggetti alla sicurezza.
IL FASCICOLO DEL FABBRICATO
Il fascicolo del fabbricato non è altro che una fotografia storico – strutturale dell’immobile che deve tener conto della ramosità e della differenziazione tra edifici storici ed edifici moderni . Un documento sempre redatto tra professionisti suddiviso in : una parte generale sul singolo immobile e in una parte specifica sulle singole unità abitative
IL CERTIFICATO DI IDONEITÀ
R: Il CIS ( certificato di idoneità statica) non è altro che il certificato che viene rilasciato dopo la verifica dell’idoneità statica delle costruzioni presenti sul territorio comunale, l’esigenza di tale certificato è dovuto al fatto che alla luce di tutti gli eventi sismici che ultimamente hanno colpito il nostro territorio , hanno evidenziato che un elevato numero di edifici non sono in grado di far fronte alla cosidetta “ domanda sismica “il Cis rientra comunque all’interno del registro dell’anagrafe condominiale ed è rivolto a monitorare quegli edifici esistenti da più di 50 anni per constatarne lo stato di salute , il primo comune in Italia a rendere obbligatorio il Cis è stato Milano con il nuovo regolamento edilizio in vigore dal 2014, e lo hanno reso obbligatorio appunto per tutti quei fabbricati che sono realizzati da più di 50 anni indipendentemente o meno dalla disponibilità dell’originario Certificato di Collaudo ( da ricercare nel fascicolo del fabbricato).
se non è reperibile è da redigere obbligatoriamente e protocollare in Comune
Il CIS rappresenta una fotografia statica di quel momento, perché rileva lo stato di fatto e la sicurezza strutturale del fabbricato nella condizione di esercizio, rappresenta una salva guardia della vita umana poiché rappresenta un mezzo con il quale individuare le tipologie strutturali più a rischio e gli interventi che potranno essere applicati ; infatti ad integrazione del CIS il regolamento edilizio dichiara che è obbligatorio anche una relazione sullo stato di conservazione degli elementi strutturali e non strutturali dell’edificio , come parapetti facciate tamponamenti ecc ) ponendo particolare attenzione al rischio di crollo di elementi esterni e/o su zone comuni e alla presenza di lesioni o cedimenti in atto .
PREPARIAMOCI A REPERIRE E CONSERVARE QUESTI DOCUMENTI SONO FONDAMENTALI PER LA CURA , LA PREVENZIONE E LA VENDITA DEL VOSTRO APPARTAMENTO